IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089; 
  Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564,  recante
norme per l'esecuzione, il  collaudo  e  l'esercizio  degli  impianti
tecnici degli edifici di interesse artistico e  storico  destinati  a
contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse  storico
culturale, necessita di  aggiornamenti  e  integrazioni,  per  quanto
attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  in  data  16  febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
  Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818; 
  Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46; 
  Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e  ambientali,  di
concerto con il Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI  INTERESSE  STORICO
          ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI. 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le  presenti  norme  di  sicurezza  si  applicano  agli  edifici
pubblici e privati che, nella loro globalita', risultino  formalmente
sottoposti a tutela ai sensi della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  184  dell'8  agosto  1939),
destinati a contenere biblioteche ed archivi. 
  2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona
conservazione dei materiali in essi contenuti. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
             leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
          regolamenti. 
             - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle 
            cose d'interesse artistico", e' pubblicata nella Gazzetta 
          Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. 
                          - Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante 
            "Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e 
               l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli 
             edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a 
          contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni 
                e oggetti d'interesse culturale", e' pubblicata nella 
          Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943. 
                - Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al 
               decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la 
               determinazione delle attivita' soggette alle visite di 
                   prevenzione incendi", e' pubblicato nella Gazzetta 
          Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982. 
              - La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta 
                provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di 
             prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della 
                       legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative 
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", 
                 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 
          dicembre 1984. 
               - Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di 
               alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di 
            prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
                 n. 49 del 28 febbraio 1987, e' stato convertito, con 
          modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata 
          nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987). 
                    - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con 
                      decreto del Presidente della Repubblica, previa 
                 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
               Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la 
            disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta 
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi 
            della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' 
             regolamentare del Governo, determinino le norme generali 
           regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle 
              norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle 
          norme regolamentari. 
                - La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la 
              sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta 
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. 
             - La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento 
                 di termini previsti da disposizioni legislative", e' 
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 
          1991. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  La legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' citata nella nota
          alle premesse.